Come ragiona la Corte costituzionale

8 Giugno 2015

Ho letto la sentenza della Corte costituzionale sulle pensioni. Come è noto, la Corte ha bocciato la scelta del Governo Monti, nel 2011, di bloccare per due anni, il 2012 e il 2013, la rivalutazione delle pensioni superiori ai 1.217 euro netti. Si tratta di tre volte il trattamento minimo INPS. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa norma. L’opinione pubblica si è spaccata. C’è chi difende il Governo Monti del 2011. C’è chi invece si schiera con la Corte. Tutti i cittadini dovrebbero leggere la sentenza (è disponibile nel sito web della Corte). Per chi non ha tempo e voglia di leggerla, la sintetizzo di seguito in poche righe.

 

Il succo della sentenza è semplice. I giudici dicono, nella sostanza, “avevamo avvertito i Governi del passato ma il Governo del 2011 non ci ha sentito”. Qual era stato l’avvertimento dei giudici? In passato altri Governi avevano bloccato l’indicizzazione delle pensioni. Questa scelta era stata fatta per un solo anno e per pensioni, ad esempio, superiori a otto volte il minimo, oppure prevedendo fasce di importo (100 per cento di adeguamento per il doppio del trattamento minimo; 90 per cento di adeguamento per pensioni comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo; e così via a scemare). Anche dopo il 2011, ad esempio nella legge di stabilità per l’anno 2014, il blocco totale dell’indicizzazione ha riguardato solo le fasce d’importo superiori a sei volte il minimo.

 

Queste misure discriminavano tra cittadini ma la Corte costituzionale si era pronunciata per la loro costituzionalità. La Corte aveva accettato blocchi completi dell’indicizzazione ma solo per pensioni alte, pari a otto volte il minimo, o a sei volte il minimo.

 

L’avvertimento ai Governi – anzi il monito, come lo chiama la Corte! – era che la sospensione dell’indicizzazione non doveva entrare in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. La Corte aveva considerato ragionevoli e proporzionali decisioni sulle pensioni che introducevano i limiti diversificati che sopra abbiamo riassunto e/o i limiti temporali di un solo anno. Mettere uno scalino a 1.217 euro netti, per cui sotto quella soglia si è indicizzati e sopra no, e per di più per due anni, è stato invece considerato irragionevole e non proporzionale dalla Corte.

 

Immaginiamo, per esempio, che il Governo Monti avesse previsto un’indicizzazione del 90 per cento per le pensioni tra 3 e 4 volte il minimo; dell’80 per cento per pensioni fino a 5 volte il minimo; del 50 per cento per quelle fino a 6 volte il minimo; dello zero per pensioni superiori a 6 volte il minimo. È molto probabile che un’indicizzazione di questo tipo sarebbe stata considerata “ragionevole e proporzionale”. In estrema sintesi trattare ugualmente tutti i pensionati con pensioni superiori a tre volte il minimo – siano pensioni di 1.250 euro o di 5.000 euro al mese – è stato giudicato incostituzionale dalla Corte. Questo è il senso della bocciatura della scelta del Governo Monti.

 

La sentenza della Corte non obbliga a rimborsare tutte le pensioni, anche quelle più ricche. Per questo motivo il Governo ha deciso di rimborsare solo una parte delle pensioni. Occorrerà vedere se la gradualità nel rimborso decisa dal Governo di oggi – farsi carico solo di alcune pensioni – sarà giudicata “ragionevole e proporzionale”.

 

Non chiedete invece alla Corte costituzionale di fare calcoli sugli esborsi, in termini di maggiore spesa pubblica, derivanti dalle sue decisioni. È un aspetto del tutto assente dai suoi ragionamenti. Del resto, se è consentita una battuta, i nostri amici che si sono iscritti a giurisprudenza lo hanno anche fatto per non dover studiare matematica!

 

P.S. Ecco gli articoli della Costituzione che la Corte tiene in considerazione quando si occupa di leggi sulle pensioni

 

  • (articolo 3). Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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  • (articolo 36, primo comma): Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
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  • (articolo 38, secondo comma): I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
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