Adriano Olivetti. L'ordine politico delle Comunità

18 Luglio 2014

Pubblichiamo un estratto dalla terza edizione del libro di Adriano Olivetti L’ordine politico delle Comunità, a cura di Davide Cadeddu (Edizioni di Comunità, 2014).

 

 

Questa non è un’edizione critica. Il fine principale della presente pubblicazione è rendere nuovamente disponibile nelle librerie un’opera rilevante come L’ordine politico delle Comunità, che rappresenta il fondamentale lascito teorico di Adriano Olivetti.

 

Non sono molti coloro che in passato riuscirono a leggerla completamente e ancor meno coloro che la capirono compiutamente. Si tratta, in effetti, di un testo complesso, che tende a prendersi gioco di analisi superficiali o inconsapevoli. Molti dei principi qui espressi dall’autore sono, però, più facilmente intelligibili e condivisibili oggi di quanto non fossero circa settanta anni fa, in un contesto dominato da preclusioni ideologiche.

 

La prima edizione apparve nel settembre del 1945, pubblicata dalle Nuove Edizioni Ivrea e stampata in Svizzera dalla Engadin Press Co. di Samedan. L’opera costituiva il punto di arrivo di tutta una vita e, in particolare, di una sistematica riflessione, avviata nella seconda metà del ’42 in Italia e condotta a termine da Olivetti durante l’esilio elvetico, dopo numerosi e intensi confronti con antifascisti italiani di differente orientamento politico.

 

La seconda edizione fu stampata a Ivrea nella Tipografia Ico e pubblicata a Roma dalle Edizioni di Comunità nel giugno del ’46, proprio in coincidenza con la prima seduta dell’Assemblea costituente, che aprì i suoi lavori il 24 giugno di quell’anno e li concluse il 22 dicembre del 1947. Interesse dell’autore era, in effetti, quello di contribuire al dibattito sulla ricostruzione post-fascista che si sarebbe sviluppato all’interno e intorno all’Assemblea costituente. Infine, a cura di Renzo Zorzi, l’opera fu ripubblicata a Milano, sempre dalle Edizioni di Comunità, nel febbraio del 1970, quando, con la prima elezione (in giugno) dei consigli regionali, vennero finalmente istituite in Italia le Regioni a statuto ordinario, come era stato stabilito dall’articolo 114 della Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948.

 

Le differenze tra le prime due edizioni sono rappresentate da minime correzioni formali e redazionali, del tutto ininfluenti sulla struttura dell’opera e sul suo contenuto. La variazione più significativa è costituita dal cambiamento del sottotitolo. Da «Le garanzie di libertà in uno stato socialista» del 1945, l’autore è passato a «Dello Stato secondo le leggi dello spirito» del 1946. Nel 1970, Zorzi ha indicato come testo base l’edizione del ’45, e quindi ne ha conservato il sottotitolo, accogliendo alcune lezioni della seconda e di un’ulteriore edizione rimasta incompiuta, che doveva essere curata da Sergio Cotta e che presentava come sottotitolo «Le garanzie di libertà in uno stato comunitario». Nell’edizione del ’70, Zorzi ha scelto di riprodurre l’indice analitico introdotto nella versione del ’46, al fine di agevolare anche una lettura dell’opera secondo parole chiave.

 

La presente edizione segue criteri differenti, ispirati dalla sensibilità filologica e dallo scopo divulgativo della pubblicazione. È sembrato opportuno considerare come testo di riferimento quello del 1946, che costituisce l’ultima versione dell’opera stampata con l’assenso dell’autore. È stato eseguito, quindi, un semplice lavoro di razionalizzazione e uniformazione degli spazi, è stata modernizzata la grafia e sono stati eliminati alcuni minimi refusi (con l’unica rilevante eccezione della sostituzione di “Paese” con “Land”, e “Bundesrecht” con “Reichsrecht”, in rapporto alla Costituzione di Weimar).

 

Si è deciso inoltre di eliminare l’indice analitico posto a conclusione dell’edizione del ’46, in quanto, a parere di chi scrive, tende solo ad appesantire oltremodo la struttura del libro, senza giovare alla sua comprensione. Infine, è stato evitato ogni possibile sottotitolo, che, invece di favorire un approccio corretto alla lettura dell’opera, induce (in tutti e tre i casi possibili) a un’interpretazione riduzionistica e schematica di un contenuto invece eterodosso e profondo.

 

 

L’ordine politico delle Comunità è un progetto di riforma costituzionale dello Stato italiano. Esso dà corpo a un’idea di organizzazione politico-istituzionale che condensa in sé un impianto federalista, un’ispirazione marxista (sì, marxista) e, segnatamente, una profonda preoccupazione elitista nella selezione dei rappresentanti politici. I principi filosofici personalisti costituiscono, invece, il crogiuolo all’interno del quale si fondono questi tre elementi. Se il sincretismo è ciò che connota l’opera, essa potrà dire molto solo a chi sarà capace di riflettere sui principi che la informano, più che sulle soluzioni di volta in volta prospettate.

 

Questa idea di riarticolazione istituzionale dello Stato italiano costituisce, infatti, un compiuto, seppur provvisorio, stadio delle riflessioni politico-istituzionali dell’autore. E, a fronte delle tante volte in cui lo si è definito come un progetto irrealizzabile al fine di liquidarne rapidamente i contenuti, occorre tenere fermo, innanzitutto, proprio questo punto: si tratta di uno stadio provvisorio. L’ordine politico delle Comunità è un progetto organico e perfettibile: garantisce all’autore chiarezza concettuale e un preciso, ma non dogmatico, orientamento strategico dell’azione politica. Essa venne dipanata poi, per tutti gli anni Cinquanta, attraverso (e non solo) il movimento da lui fondato e diretto.

 

Tra gli altri, massimo Severo Giannini giudicò subito «il progetto ricostruttivo delineato dall’Olivetti», un’idea «molto feconda di sviluppi, anche di carattere concreto e attuale». Se Luigi Einaudi apprezzò in particolare l’idea fondamentale di “Comunità concreta”, Giovanni Miele, all’interno del Commentario sistematico alla Costituzione italiana, dopo aver elencato alcuni studi che avevano alimentato il dibattito sull’ente regionale in Assemblea costituente, ritenne meritevole di «un posto a parte» il libro di Olivetti, poiché, «con originalità ed elevatezza di idee, inquadra il problema del decentramento in una visione integrale e coerente della struttura sociale».

 

Anche Luigi Firpo nel 1980 osservò come quest’opera – un progetto di riforma ab imis fundamentis – fosse teoricamente fondata e aliena da improvvisazione dilettantesca. Se «la sua struttura profonda era quella di una meditatissima opera di scienza politica, scaturita da una consapevolezza precisa della fenomenologia politica e da una accurata indagine di diritto pubblico comparato», come ha rilevato Giuseppe Maranini, «tutto questo lavoro preparatorio restava nello sfondo», poiché «all’autore non interessava documentare la sua preparazione, interessava solo proporre le sue conclusioni, in ordine al più drammatico problema del nostro tempo: il problema di una riqualificazione della democrazia […]». Una riqualificazione che non poteva prescindere, secondo Adriano Olivetti, da un ripensamento delle linee costituzionali dello Stato.

 

È stato affermato, sempre da Maranini, che «nella storia delle moderne costituzioni scritte, di rado, forse mai, si rivelarono vitali alla prova dei fatti ordinamenti che non si radicassero nella storia del paese, che non consacrassero in qualche maniera equilibri già esistenti e strutture già operanti». E proprio da questo assunto sembra svilupparsi la riflessione istituzionale di Olivetti, laddove propone di creare un nuovo ente politico locale, la Comunità, che permetta di far coincidere le circoscrizioni elettorali uninominali con quelle amministrative.

 

Esse, a loro volta, dovrebbero essere individuate sulla base delle esistenti circoscrizioni degli interessi economici e sociali, allo scopo di agevolare il controllo, da parte degli amministrati, delle decisioni di loro diretto interesse, e quindi assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione pubblica e un ottimale impiego delle risorse.

 

Questa riforma autonomistica, che implica un riassetto territoriale, funzionale e istituzionale del governo locale in Italia, tale da garantirne la capacità di proprie politiche pubbliche, è corroborata dall’accorpamento delle competenze di governo omogenee, grazie all’individuazione delle “funzioni” essenziali attraverso cui si dovrebbe articolare, secondo Olivetti, l’attività politica di ogni Comunità, di ogni Regione e dello Stato: «Funzionale» – precisò – «è un ordinamento in cui la competenza dei vari organi esecutivi procede da una divisione omogenea di attività, esattamente delimitate e tutte sottoposte a un’unica autorità.

 

 

La funzionalizzazione è pertanto un caso ben definito di specializzazione e si distingue teoricamente da questa per il carattere scientifico e non semplicemente empirico dell’analisi che ha dato luogo a una tale divisione di compiti». A ciascuna di queste funzioni dovrebbe corrispondere, in ogni ente territoriale di governo, un rappresentante politico, individuato secondo diversificate forme di legittimazione, in relazione al suo ambito di competenza: quella concorsuale, da un lato, il suffragio ristretto ai lavoratori dipendenti, dall’altro, e infine quella cooptativa, tutte subordinate sempre al suffragio universale, tramite semplici procedure costituzionali.

 

In altri termini, con L’ordine politico delle Comunità, Adriano Olivetti denuncia che la virtù del principio elettivo è limitata e, conformemente agli assunti che ispirano le sue scelte politiche, anche questi criteri di legittimazione scaturiscono dalla volontà di dar voce agli interessi generali attraverso quella forma rappresentativa che meglio possa interpretarli.

 

L’insieme dei rappresentanti politici di una determinata funzione di governo permetterebbe di realizzare, a livello nazionale, un vero e proprio “ordine”, che, specializzato in una determinata attività politica – grazie a un cursus necessario fondato sulla preparazione teorica e sull’esperienza pratica –, garantirebbe un collegamento verticale tra i vari livelli territoriali di governo. «Definiamo come “Ordine politico”» – ha scritto Olivetti – «l’insieme delle persone che entro la nuova struttura costituzionale sono investite, nell’ambito di ciascuna funzione, di poteri esecutivi (nella Comunità) e di rappresentanza (nella Regione)».

 

Si tratta di una vera e propria separazione delle carriere politiche, grazie alla quale sarebbe possibile formare legittimamente, a seconda delle esigenze, gli organi consultivi e di governo di qualsiasi ente territoriale, dalla Regione alla eventuale federazione di Stati. In particolare, secondo l’autore, si potrebbe aggirare il problema della rappresentanza proporzionale, facendo partecipare ai parlamenti degli Stati regionali tutti i rappresentanti designati negli enti politici locali. Essi rivestirebbero, nel contempo, il ruolo di rappresentanti territoriali e rappresentanti funzionali, e contribuirebbero così in modo notevole a perfezionare l’essenza della rappresentanza politica e della sovranità in uno Stato federale.

 

L’ordine politico di Adriano Olivetti è, pertanto, quello che promana dall’introduzione, nella struttura statuale, degli “Ordini politici”, che, a partire dagli enti locali, informano i due superiori livelli territoriali, e potenzialmente anche la federazione di Stati, articolando il governo della società secondo funzioni politiche e garantendo così una costante circolazione di élites.

 

L’autore voleva in questo modo suggerire la possibilità di organizzare «uno Stato senza partiti», o meglio, uno Stato con una ridimensionata funzione dei partiti: «il compito dei partiti politici sarà esaurito» – asserì nel 1949 – «e la politica avrà un fine quando sarà annullata la distanza fra i mezzi e i fini, quando cioè la struttura dello Stato e della società giungeranno ad un’integrazione, a un equilibrio per cui sarà la società e non i partiti a creare lo Stato».

 

Questa, in sintesi, la sua soluzione a un problema di riqualificazione della rappresentanza politica che, con tutta evidenza, ancora oggi permane.

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