Nuovi riti, nuovi miti / I colpevoli mediatici e i magistrati

Il cittadino distratto lo considera banale: il crimine, con la sua dimensione giudiziaria, fa parte della cronaca politica, riempie telegiornali, fornisce ossigeno a invitati a dibattiti. La partita processuale, strutturata con regole, recitata da giocatori incaricati di osservarle, scandita dal rituale, ha un suo doppio. Si tratta di una modalità espressiva diversa da quella istituzionale, legata alla potenza dei riflettori mediatici. Essa registra le mosse dei protagonisti, divulga con il suo personale linguaggio, discute con propri materiali e soprattutto invia messaggi alla collettività attraverso i suoi canali informativi. Il recente contributo dell’Unione Camere Penali Italiane dal titolo L’informazione giudiziaria in Italia: libro bianco (Pacini editore, 2016) è una lettura illuminante per decifrare fonti di conoscenze e canali diffusivi di cui si avvale il giornalismo giudiziario.

 

A dire il vero il crimine ha sempre attratto e incuriosito. Fin dall’800 i ‘fatti diversi’, centrati sulla rottura della normalità, hanno interessato divulgatori e gazzette diventando luogo dell’immaginario collettivo. Centrale è il trasgressore della legge, talora dotato di fascino, autore di crimini efferati e sottoposto a pene crudeli. Oppure i processi diventano detonatori di emozioni popolari che dividono come in una competizione sportiva le fazioni degli innocentisti dai colpevolisti. Il loro elenco sarebbe lungo e in larga parte noto, ma meno conosciuta è la partecipazione di letterati autorevoli che presenziano, descrivono, discutono, da Buzzati a Moravia, da Brancati a Fruttero-Lucentini a Cerami. L’oggetto del contendere è sempre lo stesso: chi è colpevole? È la persona trascinata in tribunale? L’imputato è centrale, il resto è corredo.

Questo modello è tuttora attuale? Certamente occorre tuttora provare la responsabilità per condannare, certamente i processi si celebrano nelle aule giudiziarie, certamente bisogna applicare le leggi per rendere valido il rituale, ma qualcosa scricchiola e mostra segni di cedimento. 

 

Intanto occorre notare che le norme restano ma il processo cambia. Cambia perché mutano i tempi, perché sempre più la magistratura esprime una discrezionalità interventistica. Sollecitato o meno da istanze di parte o da segnalazioni istituzionali, il magistrato conosce realtà eventualmente illecite, e quindi assoggettabili al suo intervento. Questo conoscere non è, né può essere sgombro da sensibilità personali, influenzato da predilezioni, toccato da mali sociali esistenti e forse estirpabili, il tutto accompagnato dalla pressione dell’opinione pubblica che vede, nel chiedere giustizia, la magistratura come risolutrice dei problemi. Una cinghia di trasmissione circolare che parte dal sociale, giunge alla magistratura e ritorna al sociale con un insieme di fantasmi, ombre, brusii, urla di accompagnamento. Qualunque sia la causa, la conseguenza è un avvicendarsi di stagioni processuali. Cambia il tempo e il processo penale cambia abito. Reati scompaiono perché usciti dal codice per legge o per disuso, fenomeni si appannano, altri entrano prepotenti nelle cronache. La criminalità politico-amministrativa, bancaria, tributaria, societaria era assente dalle scrivanie degli inquirenti impegnati con la prostituzione della legge Merlin o con il furto nei supermercati. Oggi il catalogo dei temi è cambiato, popolato da emergenze tipiche quali eventi naturali, terremoti o disastri, o da fatti emergenti quali la devianza sul lavoro, infortuni, malattie professionali, corruzione.

 

 

Il rito, verità questa scomoda ma insuperabile, ha un carattere selettivo perché il magistrato individua chi inquisire, quali interessi tutelare e con quale cronoprogramma. Il suo paradigma è ‘stocastico’ per usare un termine caro a Bateson, e la scelta dell’agire processuale esercita un controllo sociale oggettivamente incontrollabile. L’inquisito non sa perché è stata trattata la sua pratica al posto di un’altra e perché ha avuto quella velocità.

Non solo: si aprono nuove frontiere.

Nello sforzo di sconfiggere i fatti turbativi l’impegno è rendere sempre causale quanto appare a prima vista casuale, assegnare ruolo dominante al principio di precauzione, dilatare la prevedibilità di quanto accaduto, chiedere aiuto alla scienza per decifrare quanto al giurista appare angosciosamente oscuro. Si profilano mondi che erano rimasti sconosciuti fino a qualche decennio addietro in cui peraltro le emergenze esistevano, tanto da far lievitare l’applicazione di norme fino a quel momento ignorate dai più ma pur sempre presenti nel codice del 1930.

In questa moderna dimensione cambia anche il rapporto con i media, e soprattutto con l’opinione pubblica.

 

Lo schieramento innocentisti-colpevolisti è sempre più tiepido, tolto qualche sporadico caso, ma cresce esponenziale la ‘prova sociale’, cioè l’aspettativa collettiva alla risposta giudiziaria, secca ed immediata, senza se e senza ma. Le emergenze naturali, come i fatti lavorativi luttuosi, esigono tempi incalzanti e procedure soprattutto finalizzate a scoprire subito i colpevoli. Le procure della repubblica resistono a fatica, dopo qualche giorno dai fatti, a rispondere che non esistono ancora indagati di fronte alla collettività che li invoca. Sono loro che hanno il compito di fugare le ansie, fornire certezza che qualche responsabile esiste, che non domina la fatalità, che comunque retrospettivamente qualcuno ha sbagliato. Proliferano i soloni dei salotti che sanno tutto, che hanno la ricetta immediata, che propongono verità incontrastate. E chi ascolta non medita a sufficienza che i materiali di cui dispongono i giornali sono diversi da quelli posseduti dai magistrati, che i tempi di indagine sono differenti, che esistono garanzie civili nel processo tipico che mancano in quello parallelo televisivo. 

Chi è raggiunto dalle accuse in questi momenti è schiacciato da un peso non solo giudiziario e, anche se nega, è raggiunto da un disvalore collettivo. E se colpevole subisce una pena eccedente rispetto ad altri reati di pari o superiore gravità. I gruppi reattivi alla questione specifica si rapportano con quel cittadino in modo ostile non perché sanno che ha commesso quel reato ma perché costui rappresenta il simbolo della trasgressione che si vuole sconfiggere.

 

Come disegnato in recenti contributi (Amodio, Estetica della giustizia penale, Giuffre 2016 e Processo mediatico e processo penale, a cura di P.Tonini e C.Conti, Giuffre 2016), la conoscenza profana è ’esterna’ alla dimensione processuale, provoca distorsioni selettive, rincorre l’ascolto e ‘ciò che pensa la gente’, non l’accertamento ponderato dei fatti. La coltivazione mediatica genera un prodotto avariato, viziato nelle premesse e soprattutto con l’accentuazione di angosce collettive che genera irrequietezza e irritabilità. La notizia diviene ‘notiziabilità’, gli aggettivi come i superlativi si sprecano fornendo una rappresentazione di insicurezza, angoscia sociale e paura. E nascono anche prodotti legislativi frutto del momento e quindi “impulsivi”, con finalità rassicurative come la legge sugli omicidi stradali o il proliferare di circostanze aggravanti. Come ripeteva un giornalista televisivo, l’informazione è come il caffè, buono quando è caldo e forte ma, aggiungiamo noi, in questa materia va per traverso.

 

La situazione si è poi ancor più aggrovigliata con i new media, alimentati dall’obiettivo di esprimere frequentemente scelte mediante un sistema di consultazione permanente, enfatizzando il momento della decisione rispetto a quello della discussione. E questo in un sistema, come quello penale, che dovrebbe presupporre razionalità, cautela, ponderazione nel valutare il ricorso alle conseguenze processuali. Orbene questi caratteri sembrano a dir poco stridenti con l’uso sondaggistico o interattivo dei new media.

E questi caratteri, tipici del sistema penale, devono sempre più confrontarsi con una nuova realtà, la vittima.

Nessun dubbio che tale figura meriti il massimo rispetto perché colpita dal reato, spesso debole e meritevole di tutela solidaristica, come la recente legislazione ha sottolineato (Dleg. 212 del 2015).

Il problema è delineare il ruolo nel processo, nell’accertamento della verità, seppur processuale soltanto.

L’osservazione in questi tempi ha segnalato alcuni aspetti.

Il primo riguarda effetti indiretti con il rovesciamento della rappresentazione dell’insicurezza. In passato l’attività penale aveva per oggetto adattare la sanzione al delinquente una volta riconosciuto colpevole, ora la vittima è diventata la preoccupazione prioritaria. I due fenomeni sono legati: il delinquente viene cancellato come persona ed esiste come minaccia, mentre la vittima esce dall’oblio e si presenta come soggetto di un trauma. Il delinquente diviene un soggetto da neutralizzare, la vittima un sofferente in cerca di elaborazione del lutto. L’opinione pubblica è il giudice sovrano, favorisce l’ideologia vittimaria dominata dalla partecipazione alle sventure individuali. Ad ogni nuovo lutto si intravede, sotto traccia, l’invito a punire in nome delle persone offese nella loro dignità. Significativo è che negli USA un certo numero di leggi penali portino il nome della vittima (Megan’s laws sugli archivi dei delinquenti sessuali). Rilevante è la predominanza nelle trasmissioni televisive delle vittime rispetto agli incolpati (Radaelli “La rappresentazione televisiva del crimine”, in La televisione del crimine, a cura di G.Forti, Vita e pensiero, 2005).

 

Il secondo aspetto è l’effetto diretto sul processo.

La presenza della vittima diffonde un influsso emotivo indiscutibile. Si tratta di persona sofferente che protegge il suo ruolo, si munisce di avvocato, partecipa al processo mostrando anche palesemente il proprio lutto, ma non lascia né può abbandonare una indurita carica rivendicativa, la richiesta di riparazione che spesso esula dai canali istituzionali del processo fermi al risarcimento patrimoniale del danno. Di certo non esiste denaro che compensi quanto subito, ma il processo può fornire solo quella risposta, oltre alla condanna del colpevole nei tempi e nei modi che i codici indicano. Ma l’obiettivo di trovar soddisfazione è inesauribile e perennemente e comprensibilmente insoddisfatto. Il minimo è ottenere la condanna, e l’assolutoria viene vissuta come sconfitta insuperabile (‘uccidere una seconda volta’).

Esiste poi un altro effetto diretto sul processo, sommerso e non palese ma percepibile. Si tratta del lato emozionale del giudicante. È noto come il ruolo delle emozioni nel comprendere e nel valutare da tempo abbia cessato di essere materia letteraria approdando a pieno titolo sul terreno scientifico.

Il giudice partecipa della ‘percezione’ socio-mediatica di quanto è alla sua attenzione, delle potenziali ripercussioni del suo responso. E questo è l’aspetto della modernità attuale che si confronta con la professionalità del magistrato. 

Ma vi è di più: quanto quella presenza di persona distrutta dal dolore, in vita solo per avere una risposta ripagante, che espone anche esteriormente il lutto con cui si misura, può lasciare indenne il magistrato? Come può costui non prefigurarsi le conseguenze di un verdetto assolutorio che azzera quelle aspettative? La valutazione delle prove, elaborata secondo canoni tecnici e oggettivi, subisce incrinature dal ‘ vedere’ il dolore, quando si sa che le emozioni non possono con ogni buona volontà essere bandite? La risposta di taluno, come Boltansky, è affermativa (Lo spettacolo del dolore, Raffaello Cortina, 2000). Se forse ha ragione, il tema merita di non essere abbandonato.

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