Siae: il monolite traballa

15 Gennaio 2024

Eppur si muove… Il monolite traballa sotto i colpi di chi si oppone alla sua invadenza. Si parla della SIAE, del colosso che tutela gli autori ed editori iscritti chiedendo tra l’altro il pagamento dei diritti da tutelare a loro favore. In questo modo nella sostanza viene compresso lo spazio di intervento di riviste o libri che possono pubblicare foto a corredo dei commenti solo se pagano i diritti. Così è costantemente avvenuto, con ripetute iniziative dirette ad esigere riconoscimenti economici per le riproduzioni. Celebre, anche per la risonanza giuridica, è stata la querelle processuale attivata dagli eredi di Mario Schifano nei confronti della Fondazione Multistudio che aveva stampato il catalogo delle sue opere corredandolo con foto”. Essa culminò nel 2022 con una decisione in cui si precisò che “la riproduzione di opere d’arte – inserite, nella specie, nel catalogo di una mostra – allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella proporzione rispetto agli originali, non costituisce una ipotesi di utilizzazione libera prevista dall’art. 70 cit.”.

Da oggi però le cose potrebbero cambiare. Nel contenzioso tra la SIAE che voleva essere pagata, e la rivista d’arte Aw ArtMag che sosteneva di non esserne tenuta, è intervenuta la magistratura. Il giudice di pace di Lucca, con sentenza del 26.11.2023, infatti ha dato ragione alla rivista precisando quando la riproduzione di opere d’arte è libera, quindi senza pagamento dei diritti. 

Innanzitutto in cosa consiste una riproduzione? Essa riguarda “la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione” (art. 13, legge 1941 n. 633), compresa la registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini. 

Ciò premesso, quando quella riproduzione è libera oppure quando è vincolata al pagamento dei diritti? Il giudice di Lucca ha richiamato senza tanti fronzoli l’art. 70 della legge del 1941 secondo cui “[i]l riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.”

Le conclusioni sono stringenti: perché la riproduzione sia libera, essa deve provenire da un contesto determinato cioè da un’opera dell’ingegno, creativa, nell’ambito della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro e della cinematografia. Non è esclusa la fotografia come stabilì il Tribunale di Milano nel 2016 purché essa sia originale, cioè “quando l'autore non limitandosi ad una riproduzione della realtà, abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità”. 

Data questa premessa relativa all’oggetto, la sentenza di Lucca seguendo la legge pretende la verifica delle finalità della riproduzione per renderla libera. Essa può avvenire per motivi di critica e di discussione, nonché per fini illustrativi di ricerca e insegnamento. 

Inoltre, aggiunge, “Il principio della legge sul diritto di autore è il libero uso delle immagini … purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica”. Quindi la riproduzione deve avvenire anche senza un profitto autonomo, cioè deve inserirsi nella discussione critica dei temi in cui si colloca e deve essere dotata di un formato tale da impedirne le replicazioni.

 L’accertamento positivo di questi presupposti conduce alla riproduzione libera. Così è stato per la rivista d’arte cui la SIAE chiedeva il pagamento dei diritti in questa vicenda, in quanto “si occupa di recensire mostre ed eventi” e dunque rientra tra le opere dell’ingegno.

Così, con quei presupposti, dovrebbe poter essere per le riviste e le pubblicazioni culturali come la nostra e tante altre.

Proprio per la delicatezza del tema e le sue conseguenze la SIAE, che contesta le motivazioni della sentenza, ha già annunciato che in ogni caso impugnerà il verdetto del giudice per ottenerne l'integrale revisione.

 

Pubblichiamo in appendice un estratto dei passaggi più importanti della sentenza:

Il Giudice di Pace di Lucca Dott.----, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa ----

Con atto di citazione parte attrice proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto su attestato di credito redatto ai sensi dell'art. 164 n. 3 della Legge 633/41 emesso dalla convenuta opposta Ente Pubblico con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 4.879,39 oltre interessi legali e spese, somma pretesa dall'Ente Pubblico a titolo di diritti di autore per la riproduzione non autorizzata di opere all'interno della rivista Il Aw Art, Mag , "Rilevava parte attrice opponente a sostegno della opposizione la carenza di legittimazione passiva atteso che in base alla Legge sul Diritto di Autore così come riformata dal D.lgs 68/2003 di recepimento della Direttiva 29101/CE (art. 13) il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto le ipotesi ivi previste, che il titolare del diritto di produzione è l'autore dell'opera che non si trasferisce automaticamente con la vendita così come dispone l'art. 109 della Legge sul Diritto di Autore e che pertanto l'acquirente o il collezionista di un'opera d'arte non potrà liberamente riprodurre l'opera senza richiedere al titolare del diritto di autore…

Si costituiva la convenuta opposta ---- rilevando che nell'ambito del periodico monitoraggio svolto dalla Sezione Olaf della Siae che si occupa della tutela delle opere delle arti figurative si riscontrava che parte attrice opponente sui numeri uno e due /2022 della Rivista bimestrale Aw Artmag edita dall'odierna opponente era presente una pagina pubblicitaria dedicata alla Galleria Casamonti nella quale era stata riprodotta l'opera The Pount Neuf Wrapped 1980 di Christo e Jean Claude artisti amministrati senza preventiva autorizzazione, di essersi rivolta a parte attrice quale Editrice della Rivista e su indicazione della Galleria Casamonti la quale affermava che era intercorso uno specifico accordo con la Direttrice di parte attrice la quale si assumeva l'impegno di provvedere al pagamento dei diritti di riproduzione, di avere inviato a parte attrice opponente la modulistica da restituire firmata, che l'attività di monitoraggio sulla medesima rivista aveva inoltre rilevato la presenza di altre due riproduzioni di opere tutelate non previamente autorizzate. … La domanda attrice è fondata e dunque meritevole di accoglimento. … Vi è poi che parte attrice va esente da responsabilità avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 70 comma 1 della Legge 633/1941 successivamente novellato, in base al quale la riproduzione di parti della opera sono liberi se effettuati per uso di critica e discussione e nei limiti giustificati da tali fini, e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica. La rivista AwArt Mag è una rivista di arte che si occupa di recensire mostre ed eventi nazionali è dunque opera di ingegno e dunque tutelata dall'art. 1 della Legge sul Diritto di Autore. Vi è poi che effettivamente la replicazione dell'opera per il formato non può servire alla riproduzione. 

­Per le ragioni sopra esposte la domanda attrice è accolta e per l'effetto si annulla l'atto di precetto opposto poiché infondata la pretesa creditrice nei confronti di parte attrice. Le spese legali seguono il principio della C.d. soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue. 

Così deciso in Lucca, lì 26-11-2023 

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