Neuroscienze in tribunale / Il delitto del cervello

17 Ottobre 2021

Da tempo ci si interroga sul futuro e come costruirlo, basandosi sul presupposto in apparenza scontato di poter scegliere. Ma è una convinzione o un autoinganno? È un’evidenza o una convinzione sollecitata dall’ambizione di sentirsi liberi? Siamo realisti o siamo illusi? Perché l’uomo, per il solo fatto di essere cosciente, dovrebbe poter eludere il decorso causale dell’universo? Probabilmente l’idea di libertà lusinga, ma nel contempo angoscia perché porta con sé un bagaglio di inquietudini, responsabilità, sensi di colpa di cui si farebbe volentieri a meno. Non a caso Doppiozero si è occupato in varie occasioni di questo tema. I recenti saggi di List (Il libero arbitrio, Einaudi 2020), Tratteur (Il prigioniero libero, Adelphi 2020), con i commenti di Dall’Aglio (“Libero arbitrio?”) e di Manzotti (“Lo scandalo della libertà”), convergono nel riconoscere vitale quella libertà, soprattutto sul versante filosofico. 

 

Il lavoro di Lavazza e Sammicheli (Il delitto del cervello, Codice, 2021) non se ne discosta, pur in prospettiva leggermente diversa. La riflessione ha come sfondo il perdurante scisma tra i fautori della libertà nella veste del libero arbitrio e i sensibili al determinismo corroborato dalle neuroscienze. Secondo la nozione classica l’uomo ha il dominio di sé e orgogliosamente vuole affermarsi indipendente dall’incertezza del vivere. Se non fossimo gli arbitri dei nostri giorni che valore avrebbe la vita? In che cosa consisterebbe il merito o il biasimo se fossimo marionette mosse da fili invisibili? La società potrebbe esistere senza responsabilità, nozione che si regge sull’essere la persona libera di agire? L’azione umana non ha una causa e l’imprevedibilità del futuro è il corollario del classico principio d’indeterminazione secondo cui le proprietà fisiche di un sistema, non essendo quantificabili, sono influenzate dall’osservatore e non è sempre possibile prevederne le evoluzioni. Siamo nel regno del possibile, e il mondo così come è adesso avrebbe potuto essere diverso. 

 

Secondo l’altro corno del dilemma occorre invece cercare le basi neurali dei processi decisionali perché è il funzionamento cerebrale di per sé, inconscio ed incorreggibile, a guidare il comportamento. Alla base delle nostre azioni si muovono meccanismi di cui non siamo consapevoli e che determinano l’affiorare (illusorio) della volontà cosciente. Il vero attore/autore della nostra esistenza non siamo noi, ma un flusso carsico di eventi a volte collocati nell’inconscio psicoanalitico, a volte nell’inconscio cognitivo, a volte nei processi neurali estranei alla coscienza. Su di essi non possiamo agire direttamente, siamo agiti come proclama la dea greca Ananke, senza volto e misteriosa, dalle ragioni ineluttabili e sfuggenti alla logica umana. Quei processi non sono osservabili ma verificabili, ad esempio con il celebre esperimento di Libet del 1983 secondo cui la prontezza motoria nell’eseguire un movimento inizierebbe prima di quando il soggetto percepisca di aver preso la decisione.

 

Il pensiero degli autori è puntato soprattutto sulle ripercussioni di questa delicata questione sul processo, sulla pena, sulla sicurezza collettiva. Essi partono da storie delittuose concrete che hanno come protagonisti soggetti con un cervello “diviso”. La vita mentale ad esempio di Charles Whitman, che il primo agosto del 1966 di persone ne uccise tredici, sembra sdoppiarsi. «Non capisco cosa mi stia succedendo in questi giorni. Dovrei essere un uomo mediamente ragionevole e intelligente. Ma da qualche tempo (non ricordo da quando) mi passano per la testa pensieri insoliti e irrazionali». Questo il suo biglietto di addio. Il giorno dopo assassinò ancora la madre, uccise a coltellate la moglie e poi si suicidò. L’esame del cervello scoprì la presenza di un tumore delle dimensioni di una monetina e sotto il talamo un glioblastoma urtava contro l’ipotalamo compromettendo l’amigdala, come noto coinvolta nel controllo delle emozioni e in particolare dell’aggressività e della paura. Nel cervello di Whitman, dunque, stava succedendo qualcosa che pone la domanda: chi ha sparato a quelle tredici persone? Di chi è la colpa? Verrebbe da rispondere che è di Whitman. La risposta però potrebbe essere anche un’altra, vale a dire che la colpa è del suo cervello. Il saggio non giunge a conclusioni drastiche e così frettolose perché riconsidera la questione sempre preliminare della libertà di agire. 

 

L’impostazione deterministica per cui avremmo solo l’impressione di decidere in autonomia trova divulgatori efficaci, ma richiama esperimenti che dopo svariati decenni sono risultati meno dirimenti. Non risulterebbero ad esempio risolutivi quelli secondo cui si evidenzierebbe una preparazione anteriore alle condotte in cui il soggetto è consapevole dell’agire. È stato infatti obiettato che quella conclusione non sorprende perché non esclude che la decisione di agire si realizzi prima, e non comporta che l’attivarsi della preparazione implichi che si agirà, ma potrebbe costituire secondo alcune letture una preparazione della decisione. Inoltre si segnala che, fino a 200 millesimi-secondo circa prima della rilevazione di un’attività muscolare, quest’ultima può essere interrotta dal soggetto interessato con quel diritto di veto di cui parla M. Gazzaniga (Chi comanda? Scienza, mente, libero arbitrio, Codice, 2013). E si aggiunge che gli esperimenti in materia riguardano comandi semplici, rivolti ai soggetti arruolati come per pigiare un bottone o muovere un dito. Vale a dire comandi privi di una motivazione o, comunque, avulsi da una fase deliberativa complessa.

 

Inoltre la posizione deterministica mostra il fianco a qualche insidia. Il suo accoglimento potrebbe ricondurre al modello medico-nosografico della infermità mentale secondo cui tutto risiede nel cervello, affondando le radici nelle teorie ottocentesche di lombrosiana memoria. Di fronte ad un disturbo mentale di origine organica s’intendeva far corrispondere l’incapacità dell’imputato, la presunta pericolosità che impone “tout court” l’isolamento in un manicomio. Il modello è entrato in crisi per eccessiva rigidità, soppiantato da istanze psicologiche e poi sociologiche che hanno incrinato il binomio indissolubile tra malattia mentale e pericolosità sociale. La prima infatti non è più considerata una causa presunta della seconda, ma semmai un fattore che interagisce con altri. Così si è giunti a riconoscere l’origine multifattoriale dei disturbi, con uno schema di malattia mentale integrato e sinergico con altri e diversi saperi. 

 

La risposta giudiziaria impone di affrontare il quesito decisivo: chi risponde di che cosa, quali cause e quali effetti, quali condotte punibili e quali giustificabili, nel versante soggettivo quale carattere, mente, cervello, libero arbitrio, oppure in quello oggettivo quali inclinazioni, predisposizioni? Quando attribuire la responsabilità? 

Le scoperte delle neuroscienze non si pongono, secondo gli autori, in contrasto con il principio di libertà, ma cooperano per una migliore conoscenza dei processi decisionali, di scelta e di controllabilità della condotta. Esistono dinamiche infatti in cui la coscienza sarebbe influenzata da una molla causale presente in meccanismi inconsci, e quindi è indispensabile accertare quando e perché non sarebbe sempre la coscienza ad avviare azioni in quanto ad essa risale la responsabilità delle decisioni solo quando le controlla. Le nuove conoscenze svolgono una funzione soltanto integrativa in quanto la valutazione clinica rimane dominante e non può essere sostituita dall'analisi organica del cervello.

 

 

In questo senso del resto si sono espresse alcune sentenze come commentano gli autori per i quali “Non si deve spostare la questione sul piano neurologico, ma deve sussistere interazione tra i campi per conoscere l’essere umano, i suoi processi decisionali, e soprattutto la controllabilità della condotta.” Anche l’art. 27 della Costituzione, nel sancire che la responsabilità penale sia “personale”, può essere letto attraverso il contributo delle neuroscienze. Esse sono in grado di considerare le anomalie anche della sfera emotiva e aiutano a comprendere quando l’autocontrollo sia ostacolato, aggirato, impedito o attenuato da anomalie neurologiche. Questo per rispondere alla domanda se nel momento del fatto la persona era capace di autocontrollo o se per motivi genetici, fisiologici o per l’educazione ricevuta e i traumi psicologici si trovava deprivata di equilibrio mentale. In questi ultimi casi “non può esserci una scelta di delinquere perché non c’è una libertà autentica dell’individuo, di conseguenza, non una responsabilità sull’accaduto”. 

 

Con questa prospettiva l’approccio neuroscientifico si mostra compatibile con il libero arbitrio, non dimostra “l’impossibilità di agire diversamente”, è “compatibilistico” ammettendo che la libertà del volere è conciliabile con una regola causale. Forse esiste una calibratura di libertà, osservano gli autori, forse esiste una quantificazione della non libertà da valutare, ma questo non annulla il libero arbitrio.

Seguendo questa prospettiva il saggio condivide una soluzione convenzionalistica: «il concetto di responsabilità usato nel sistema giudiziario è una costruzione sociale che deve la sua esistenza alle regole della società e non ha corrispettivi nelle strutture cerebrali». Gli approcci esclusivamente scientifici non possono soddisfare il diritto perché concetti e istituti del codice come imputabilità e colpevolezza fanno riferimento ad aspetti normativi e sono il risultato di un “accordo collettivo”, di una sorta di anomalo contratto sociale. 

 

L’indagine sulla memoria costituisce inoltre un profilo significativo dell’incontro tra questi saperi. Gli studi neuroscientifici esplorano anche i processi che conducono alla percezione e alla conoscenza attraverso una ricostruzione della conservazione dell’immagine. Il ruolo della memoria è centrale, tanto che si dibatte costantemente in sede processuale sul tema dell’attendibilità e della credibilità del testimone. Con il ricorso a quegli studi si può tentare di individuare le “trappole mnemoniche”, costituite dalla cancellazione di ricordi magari traumatici o dall’inserimento di falsi ricordi, fino alla modulazione del significato emotivo di quelli presenti. Gli strumenti neuroscientifici possono quindi far emergere la “memoria autobiografica” su singoli episodi e così verificare se la versione del testimone coincida con un ricordo presente nel medesimo. È possibile così valutare, in definitiva, la genuinità di un ricordo. La corteccia prefrontale, area associata al controllo degli impulsi e alla pianificazione del comportamento, raggiunge la piena funzionalità dopo i vent’anni. Questa circostanza fa sì che l’adolescente non possa essere considerato motivato da una volontà autonoma – e quindi responsabile e imputabile – a causa dello sviluppo incompleto del cervello rispetto a un adulto sano. 

 

Esiste poi il problema della sanzione: se fossimo burattini mossi soltanto da processi elettrochimici dentro la nostra scatola cranica non vi sarebbe la sanzione. Questa invece segue la responsabilità come risposta al reato, in quanto è retributiva e lo scopo della condanna è infliggere ai colpevoli ciò che meritano. Se non si è liberi nell’agire non è sensato infliggere una pena per qualcosa che non si è consapevolmente scelto di fare e di cui non si è autori. La questione si sposta allora a quale pena irrogare, il carcere o altro per comportamenti collegati allo stato del cervello? Il diritto dispone di criteri oggi in affanno rispetto alle acquisizioni culturali, e quindi occorre ideare un percorso sanzionatorio inteso come progetto e non come dosimetro quantitativo della punizione. Si dovrebbe trattare di un programma duttile nel cui ambito far entrare plurime sfaccettature della personalità da elaborare in connessione con gli operatori dell’esecuzione penale. Osservano gli autori: “Non è più equo rifondare il concetto di pena e ripensare il punire un individuo già svantaggiato valutando la sua pericolosità sociale?” La morale e il diritto «presuppongono una persona come essere cosciente, un agente che si forma intenzioni e agisce sulla base di esse, prodotte dai desideri e dalle credenze elaborati a livello mentale. Dall’assunzione di libertà del soggetto segue la sua capacità di responsabilità da cui proviene la possibilità di merito, colpa, biasimo e lode morali e di pena giuridica”

 

Nell’impiego integrato delle neuroscienze nel mondo del diritto occorre considerare la trasformazione della nozione di scienza. La questione si pone negli stessi termini per le scienze “naturali”, per quelle “umane” o “sociali” e fra queste anche per la psichiatria e la psicologia. Il problema diventa valutare la correttezza dell’uso degli studi e dei metodi proposti e, ancora prima, capire se quelle conoscenze poggino su basi scientifiche solide, accettate dalla comunità scientifica.

 

Non solo: superata l’aspettativa positivistica di poter contare su conoscenze certe e immutabili, oggi ci si riferisce a una scienza fonte di verità affidabile nel momento della decisione, anche se superabile nel futuro perché smentita da ricerche ulteriori. La consapevolezza dell’instabilità del sapere scientifico non deve però tradursi in un cupo scetticismo sulla possibilità di arrivare a decisioni “oltre ogni ragionevole dubbio”, né in facili entusiasmi che potrebbero condurre anche a una “cattiva scienza”, alla c.d. “scienza spazzatura”. Il diritto è ‘consumatore’ della scienza attento ma non supino, soprattutto nell’attuale società tecnologica in cui le questioni giuridiche sottoposte a valutazione scientifica rappresentano un ventaglio quasi inesauribile. 

Per gli autori pertanto non sono più attuali le spiegazioni monocausali dei disturbi psichici e quindi non si corre il rischio di trasformare le neuroscienze in un “mito risolutore”. Le neuroscienze in definitiva devono soltanto aiutare il giudice scongiurando un troppo facile effetto persuasivo, come pure uno strapotere seduttivo degli esperti.

Il delitto del cervello in definitiva non è ancora stato compiuto, ma ci si può impegnare per sfruttare positivamente gli assalitori. 

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